Preparazione Segretari comunali · Giorno 40 di 49 · Diritto privato
Il contratto: elementi, invalidità, rimedi
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Obiettivo di oggi. Studiare il contratto in generale: nozione e autonomia, elementi essenziali e accidentali, formazione dell'accordo, cause di invalidità (nullità e annullabilità), rescissione e risoluzione.
Fonti: c.c. artt. 1321-1469
1. Nozione e autonomia contrattuale (1321-1322)
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Le parti hanno autonomia contrattuale (art. 1322): possono determinare liberamente il contenuto nei limiti di legge e concludere anche contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
2. Gli elementi essenziali (art. 1325)
- Accordo delle parti.
- Causa: funzione economico-sociale (o concreta) dell'operazione; se manca o è illecita il contratto è nullo.
- Oggetto: possibile, lecito, determinato o determinabile.
- Forma, quando prescritta dalla legge a pena di nullità (es. atti su immobili: forma scritta).
Elementi accidentali: condizione, termine, modo.
3. La formazione dell'accordo (1326 ss.)
Incontro di proposta e accettazione; il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione. Rilevano proposta irrevocabile, opzione, prelazione, la trattativa secondo buona fede (art. 1337: responsabilità precontrattuale).
4. Gli effetti del contratto (1372-1376)
Il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372) e va eseguito secondo buona fede (art. 1375). Nei contratti a effetti reali la proprietà si trasferisce col consenso legittimamente manifestato (principio consensualistico, art. 1376). Di regola non produce effetti verso i terzi (relatività), salvo il contratto a favore di terzo.
5. La nullità (1418 ss.)
Vizio più grave: contratto contrario a norme imperative, con causa o oggetto illeciti, mancanza di un requisito essenziale, o nei casi stabiliti dalla legge. È insanabile, imprescrittibile, rilevabile d'ufficio e da chiunque vi abbia interesse; possibile la nullità parziale e la conversione.
6. L'annullabilità (1425 ss.)
Vizio meno grave, a tutela di una parte: incapacità legale o naturale, vizi del consenso (errore essenziale e riconoscibile, violenza morale, dolo determinante). L'azione si prescrive in 5 anni, la legittimazione è relativa, ed è possibile la convalida.
7. Rescissione e risoluzione
- Rescissione: per stato di pericolo o per lesione ultra dimidium con approfittamento dello stato di bisogno.
- Risoluzione per inadempimento (art. 1453, con diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale), per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità sopravvenuta.
8. Perché rileva per il Segretario
La PA agisce anche con strumenti privatistici: i contratti pubblici (D.Lgs 36/2023) restano contratti, retti dal codice civile per quanto non derogato. Conoscere elementi essenziali, cause di nullità/annullabilità e rimedi risolutori è indispensabile nella gestione di appalti, convenzioni e concessioni.
Domande d'orale probabili
Rispondi ad alta voce in 60-90 secondi, poi controlla i punti chiave. E' cosi' che si allena l'orale.
D1. Quali sono gli elementi essenziali del contratto?
- accordo, causa, oggetto, forma quando prescritta a pena di nullità (art. 1325)
- la causa è la funzione economico-sociale/concreta dell'operazione
- l'oggetto dev'essere possibile, lecito, determinato o determinabile
- elementi accidentali: condizione, termine, modo
D2. Differenza tra nullità e annullabilità del contratto.
- nullità: vizio grave (norme imperative, causa/oggetto illeciti, difetto di requisito essenziale)
- insanabile, imprescrittibile, rilevabile d'ufficio e da chiunque vi abbia interesse
- annullabilità: incapacità o vizi del consenso (errore, violenza, dolo)
- prescrizione 5 anni, legittimazione relativa, convalidabile
D3. Cosa sono i vizi del consenso?
- errore essenziale e riconoscibile dall'altra parte
- violenza morale (minaccia di un male ingiusto e notevole)
- dolo determinante (raggiri che inducono a contrarre)
- rendono il contratto annullabile su iniziativa della parte tutelata
D4. Quali sono i rimedi risolutori del contratto?
- risoluzione per inadempimento (art. 1453): giudiziale, diffida, clausola risolutiva, termine essenziale
- risoluzione per impossibilità sopravvenuta non imputabile
- risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
- distinta dalla rescissione per lesione o stato di pericolo/bisogno