Prima del 2011 ogni comparto di enti aveva schemi contabili diversi: bilanci non confrontabili, tempi e criteri di registrazione disomogenei. Il D.Lgs 118/2011 (attuativo della legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale) ha armonizzato i sistemi contabili di Regioni, enti locali e loro organismi, rendendo i bilanci omogenei, confrontabili e aggregabili (anche in ottica europea, SEC). La riforma è andata a regime dal 2015-2016.
Il decreto pone principi contabili generali (allegato 1: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, competenza finanziaria, competenza economica, prudenza, coerenza, ecc.) e principi contabili applicati (programmazione, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato). Il principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2) contiene la regola tecnica più importante: la competenza finanziaria potenziata.
È il cuore della riforma. Regola: le obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive) si registrano nel momento in cui sorgono ma sono imputate all'esercizio in cui vengono a scadenza (esigibilità). Non conta più solo quando l'obbligazione nasce, ma quando diventa esigibile.
Effetto: si riducono i residui fittizi (crediti/debiti mai riscossi o pagati che gonfiavano i bilanci) e si evidenzia la reale situazione di cassa e competenza.
È lo strumento che rende coerente la competenza potenziata quando un'entrata già accertata finanzia una spesa che sarà esigibile in esercizi successivi. Il FPV è un saldo che rinvia agli esercizi futuri le risorse già acquisite ma non ancora spese, garantendo la copertura della spesa nell'anno in cui diventerà esigibile. Esempio tipico: un'opera pubblica finanziata quest'anno ma realizzata (e pagata) nei prossimi due esercizi: la parte non esigibile confluisce nel FPV di spesa e riemerge come FPV di entrata negli anni seguenti. È la ragione per cui, leggendo un rendiconto, la spesa in conto capitale va sempre interpretata alla luce del FPV ereditato.
Altro presidio di prudenza: a fronte di entrate di dubbia e difficile riscossione (es. sanzioni, alcune entrate tributarie), l'ente deve accantonare nel bilancio un Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato in base all'andamento storico delle riscossioni. Il FCDE non è impegnabile: sterilizza entrate incerte impedendo di finanziare spesa con risorse che potrebbero non arrivare. È uno dei principali fattori di rigidità dei bilanci comunali.
Anche se la contabilità è del responsabile finanziario, il segretario deve padroneggiare la logica della competenza potenziata, del FPV e del FCDE: sono le chiavi per leggere un bilancio, capire gli equilibri e valutare la sostenibilità delle scelte. All'orale, saper spiegare con un esempio la differenza tra accertamento/impegno e imputazione all'esercizio di esigibilità fa la differenza.
Rispondi ad alta voce in 60-90 secondi, poi controlla i punti chiave. E' cosi' che si allena l'orale.