Dopo la riforma del Titolo V (L. cost. 3/2001), l'art. 114 Cost. pone Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come enti costitutivi della Repubblica, su un piano di pari dignità istituzionale. I Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. L'art. 118 Cost. attribuisce di regola le funzioni amministrative ai Comuni (livello più vicino ai cittadini), salvo conferirle ai livelli superiori per assicurarne l'esercizio unitario, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L'art. 119 Cost. riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
Il TUEL declina l'autonomia locale in più dimensioni: statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; la Provincia è l'ente di area vasta.
È la fonte di autonomia di rango primario nell'ordinamento dell'ente (subordinata alla legge, sovraordinata ai regolamenti). Stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente: attribuzioni degli organi, ordinamento degli uffici e dei servizi, forme di partecipazione popolare, decentramento, accesso, garanzie delle minoranze. È deliberato dal Consiglio con una maggioranza qualificata: voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; se non si raggiunge, si ripete la votazione in due sedute entro 30 giorni e lo statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Nel rispetto della legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza (organizzazione e funzionamento degli organi e degli uffici, esercizio delle funzioni). Sono fonti secondarie dell'ordinamento locale, subordinate allo statuto.
La L. 56/2014 (Delrio) ha ridisegnato Province e Città metropolitane come enti di area vasta di secondo livello, con organi elettivi di secondo grado (eletti da sindaci e consiglieri dei Comuni del territorio) e gratuiti. Organi della Provincia: Presidente della Provincia, Consiglio provinciale, Assemblea dei sindaci. Le Città metropolitane (tra cui Torino) hanno Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana, con funzioni di pianificazione strategica di area vasta. Il Comune resta l'ente a competenza generale.
Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite da leggi statali e regionali (art. 13 TUEL: spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, salvo quanto attribuito ad altri soggetti). Tra le funzioni fondamentali: servizi anagrafici e di stato civile, polizia locale, edilizia e urbanistica, gestione dei rifiuti, servizi sociali, viabilità locale.
Il segretario è il garante della legittimità degli atti dell'ente e cura, tra l'altro, l'iter di statuto e regolamenti (verbalizzazione, pareri, pubblicazione). Conoscere la gerarchia delle fonti locali (legge > statuto > regolamenti), le maggioranze per lo statuto e l'assetto post-Delrio è tra i temi più battuti all'orale sull'ordinamento locale.
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