Preparazione Segretari comunali · Giorno 12 di 49 · Diritto amministrativo
Responsabilità della PA e del dipendente; danno erariale
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Obiettivo di oggi. Mettere ordine nei diversi tipi di responsabilità che gravano sulla PA e sui suoi agenti: civile verso i terzi, amministrativo-contabile (danno erariale) davanti alla Corte dei conti, dirigenziale e disciplinare. È un tema trasversale, molto probabile all'orale, che il segretario vive nella pratica quotidiana (pareri, controlli, responsabilità del RPCT).
Fonti: artt. 28, 97 Cost.; D.Lgs 174/2016; L. 20/1994
1. Il quadro costituzionale: art. 28
L'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti; in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. È il cardine: il cittadino leso può agire sia contro il dipendente sia contro l'amministrazione. Si affianca l'art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità), che fonda il dovere di diligenza dell'apparato.
2. Responsabilità civile verso i terzi
La PA risponde dei danni ingiusti cagionati nell'esercizio (o in occasione) dell'attività amministrativa. Dopo la storica sentenza Cass. SS.UU. 500/1999 è risarcibile anche la lesione di interessi legittimi, non più solo dei diritti soggettivi. Serve un danno ingiusto, il nesso causale e l'elemento soggettivo (colpa dell'apparato). La giurisdizione è del giudice ordinario, ma il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo può essere chiesto anche al giudice amministrativo (art. 30 c.p.a.).
3. Responsabilità amministrativa: il danno erariale
È la responsabilità del dipendente/amministratore che, con dolo o colpa grave, cagiona un danno patrimoniale all'ente (o comunque all'erario). La giurisdizione è della Corte dei conti; l'azione è promossa dal Procuratore regionale. Fonti chiave: L. 20/1994 (regime sostanziale) e D.Lgs 174/2016 (Codice di giustizia contabile, che disciplina il processo).
Caratteri del danno erariale
- Elemento soggettivo: solo dolo o colpa grave (la colpa lieve non rileva).
- Personalità: la responsabilità è personale; non si trasmette agli eredi, salvo illecito arricchimento.
- Parziarietà: in caso di concorso, ciascuno risponde per la propria quota (non in solido), salvo chi ha agito con dolo o ne ha tratto vantaggio.
- Potere riduttivo: il giudice contabile può ridurre l'addebito valutando le circostanze.
- Compensatio lucri cum damno: si tiene conto dei vantaggi conseguiti dall'ente.
Lo 'scudo erariale'
Il D.L. 76/2020 (più volte prorogato) ha temporaneamente limitato la responsabilità per danno erariale al solo dolo per le condotte attive (restando la colpa grave per le omissioni), per contrastare la cosiddetta 'paura della firma'. È misura eccezionale e a termine: da citare come tendenza, verificando la vigenza al momento della prova.
4. Responsabilità dirigenziale
Distinta dalle altre: riguarda il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive imputabile al dirigente (art. 21 D.Lgs 165/2001). Ha conseguenze sulla retribuzione di risultato, sull'incarico e, nei casi gravi, sul rapporto.
5. Responsabilità disciplinare
Deriva dalla violazione degli obblighi di servizio e del codice di comportamento (DPR 62/2013). Il procedimento e le sanzioni (dal rimprovero al licenziamento) sono disciplinati dal D.Lgs 165/2001 (artt. 55 ss.) e dai contratti collettivi; competente l'UPD (Ufficio procedimenti disciplinari).
6. Perché conta per il segretario
Il segretario rilascia pareri, sovrintende alla legittimità dell'azione amministrativa e spesso è RPCT: è esposto in prima persona al giudizio di responsabilità ed è chiamato a prevenirlo negli altri. Saper distinguere i quattro binari (civile, erariale, dirigenziale, disciplinare), la soglia del dolo/colpa grave e il ruolo della Corte dei conti è competenza spendibile all'orale e sul lavoro.
In sintesi
- Art. 28 Cost.: responsabilità diretta del dipendente, estesa all'ente.
- Civile verso terzi: danno ingiusto, anche da lesione di interesse legittimo (SS.UU. 500/1999).
- Erariale: dolo o colpa grave, danno all'ente, Corte dei conti, Procuratore regionale (L. 20/1994; D.Lgs 174/2016).
- Caratteri: personalità, parziarietà, potere riduttivo; 'scudo erariale' misura temporanea.
- Dirigenziale (obiettivi, art. 21 D.Lgs 165/2001) e disciplinare (codice comportamento, DPR 62/2013) sono binari autonomi.
Domande d'orale probabili
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D1. Cosa prevede l'art. 28 Cost. sulla responsabilità dei pubblici dipendenti?
- responsabilità diretta e personale del funzionario/dipendente secondo le leggi penali, civili e amministrative
- per gli atti compiuti in violazione di diritti
- la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici
- si lega all'art. 97 Cost. (buon andamento, imparzialità)
D2. Cos'è il danno erariale e chi ne giudica?
- danno patrimoniale all'ente/erario causato dal dipendente o amministratore con dolo o colpa grave
- giurisdizione della Corte dei conti; azione del Procuratore regionale
- fonti: L. 20/1994 (sostanziale) e D.Lgs 174/2016 (Codice giustizia contabile)
- caratteri: personalità, parziarietà, potere riduttivo del giudice
D3. Perché è rilevante la sentenza SS.UU. 500/1999?
- ha ammesso la risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo, non solo dei diritti soggettivi
- supera il tradizionale sbarramento risarcitorio verso la PA
- richiede danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo dell'apparato
- oggi il risarcimento è azionabile anche davanti al giudice amministrativo (art. 30 c.p.a.)
D4. Distingua responsabilità dirigenziale e disciplinare.
- dirigenziale: mancato raggiungimento obiettivi o inosservanza direttive (art. 21 D.Lgs 165/2001), incide su risultato e incarico
- disciplinare: violazione obblighi di servizio e codice di comportamento (DPR 62/2013)
- procedimento disciplinare: D.Lgs 165/2001 artt. 55 ss., competente l'UPD
- sono binari autonomi, cumulabili con civile ed erariale