Preparazione Segretari comunali · Giorno 9 di 49 · Diritto amministrativo
Invalidità del provvedimento: nullità, annullabilità, vizi di legittimità
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Obiettivo di oggi. Capire quando un provvedimento è invalido e con quali conseguenze. Distinguere nullità e annullabilità, padroneggiare i tre vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e le figure sintomatiche dell'eccesso di potere. È la materia dei ricorsi: all'orale e negli scritti torna sempre.
Fonti: L. 241/1990 artt. 21-septies/octies
1. Invalidità: il quadro
Un provvedimento è invalido quando difforme dal modello legale. L'invalidità si distingue in nullità e annullabilità, cui si aggiungono le mere irregolarità (difformità che non incidono sulla legittimità e non comportano annullamento).
2. La nullità (art. 21-septies)
Il provvedimento è nullo quando: manca di un elemento essenziale; è viziato da difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere in astratto); è stato adottato in violazione o elusione del giudicato; negli altri casi espressamente previsti dalla legge. La nullità: non produce effetti, è insanabile, imprescrittibile (l'azione ha termine ampio), rilevabile d'ufficio. La giurisdizione sulla nullità è del giudice amministrativo (azione entro 180 giorni, salvo nullità da violazione del giudicato).
3. L'annullabilità (art. 21-octies)
È la regola generale: il provvedimento è annullabile se adottato in violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza (relativa). L'atto annullabile è efficace fino all'annullamento. L'annullamento può avvenire su ricorso (giurisdizionale o amministrativo) o in autotutela (art. 21-nonies).
Vizi non invalidanti (art. 21-octies co. 2): non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma quando, per la natura vincolata dell'atto, sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. È la logica del raggiungimento dello scopo: si evita l'annullamento puramente formale.
4. I tre vizi di legittimità
- Incompetenza (relativa): l'atto è adottato da organo diverso da quello competente, ma nell'ambito della stessa PA/plesso. (Se manca il potere in assoluto -> nullità per difetto di attribuzione.)
- Violazione di legge: contrasto con norme di legge o regolamento (es. difetto di motivazione, mancata comunicazione di avvio, violazione dei termini).
- Eccesso di potere: vizio della funzione, cioè del cattivo uso della discrezionalità. Si manifesta attraverso le figure sintomatiche: sviamento di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione di circolari o autolimiti, ingiustizia manifesta.
5. Perché conta per il segretario
Distinguere nullità e annullabilità orienta le scelte dell'ente: un atto annullabile va rimosso in autotutela o difeso in giudizio; un atto nullo non produce effetti. Conoscere l'art. 21-octies co. 2 evita di annullare atti vincolati per vizi solo formali. L'eccesso di potere è il vizio più insidioso perché colpisce la discrezionalità: è li' che si misura la qualità dell'istruttoria (rimando all'art. 3 sulla motivazione).
In sintesi
- Nullità (art. 21-septies): mancanza elemento essenziale, difetto assoluto di attribuzione, violazione/elusione del giudicato, casi di legge. Non produce effetti, insanabile.
- Annullabilità (art. 21-octies): regola generale; vizi = incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere. Atto efficace fino all'annullamento.
- Vizi non invalidanti (21-octies co. 2): atti vincolati con contenuto non modificabile.
- Eccesso di potere: figure sintomatiche (sviamento, difetto di istruttoria, illogicità, disparità, ecc.).
Domande d'orale probabili
Rispondi ad alta voce in 60-90 secondi, poi controlla i punti chiave. E' cosi' che si allena l'orale.
D1. Quali sono le cause di nullità del provvedimento?
- mancanza di un elemento essenziale
- difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere in astratto)
- violazione o elusione del giudicato
- altri casi espressamente previsti dalla legge (art. 21-septies)
D2. Mi illustri l'annullabilità e i suoi vizi.
- è la regola generale (art. 21-octies): atto efficace fino all'annullamento
- vizi di legittimità: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere
- annullamento su ricorso o in autotutela (art. 21-nonies)
- vizi non invalidanti (co. 2) per atti vincolati con contenuto non modificabile
D3. Che cos'è l'eccesso di potere e come si manifesta?
- vizio della funzione: cattivo esercizio della discrezionalità
- si prova tramite figure sintomatiche
- sviamento di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti
- illogicità/contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione di autolimiti
D4. Che differenza c'è tra incompetenza (annullabilità) e difetto assoluto di attribuzione (nullità)?
- incompetenza relativa: organo sbagliato ma potere esistente nella stessa PA -> annullabilità
- difetto assoluto di attribuzione: carenza di potere in astratto -> nullità
- conseguenze diverse su effetti e sanabilità
- distinzione centrale per individuare il rimedio corretto
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