Il Parlamento italiano è bicamerale perfetto: Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno le stesse funzioni. Dopo la riforma del 2020 i membri sono 400 deputati e 200 senatori elettivi, più i senatori a vita (art. 59). Elettorato passivo: 25 anni per la Camera, 40 per il Senato; attivo abbassato a 18 anni per entrambe (L. cost. 1/2021).
Funzioni principali:
Garanzie: insindacabilità e immunità dei parlamentari (art. 68); divieto di mandato imperativo (art. 67: ogni membro rappresenta la Nazione).
Organo complesso composto da Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei ministri (art. 92). Procedimento di formazione: consultazioni del Presidente della Repubblica, incarico, nomina del Presidente del Consiglio e, su sua proposta, dei ministri; giuramento; fiducia delle due Camere entro 10 giorni (art. 94).
Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo (art. 95): non è un capo gerarchico dei ministri ma un primus inter pares. Il Governo esercita la funzione esecutiva e una funzione normativa: decreti legge (art. 77), decreti legislativi (art. 76), regolamenti (art. 17 L. 400/1988).
La crisi di governo è parlamentare quando nasce da voto di sfiducia (mozione motivata e votata per appello nominale), extraparlamentare quando il Governo si dimette senza un voto contrario.
Eletto dal Parlamento in seduta comune con i delegati regionali, per sette anni; serve la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, poi la maggioranza assoluta (art. 83). Requisiti: cittadino, 50 anni, godimento dei diritti civili e politici.
È il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (art. 87). Poteri chiave: promulga le leggi (con possibilità di rinvio motivato alle Camere, art. 74), emana decreti e regolamenti, indice le elezioni, scioglie le Camere (art. 88), nomina il Presidente del Consiglio, presiede il CSM e il Consiglio supremo di difesa, concede la grazia, invia messaggi.
La maggior parte degli atti presidenziali sono controfirmati dal ministro proponente, che se ne assume la responsabilità (art. 89): il Presidente è irresponsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, salvo alto tradimento e attentato alla Costituzione. Si distinguono atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, atti governativi e atti complessi (dove la volontà è condivisa).
La forma di governo italiana è parlamentare: il Governo deve avere e mantenere la fiducia del Parlamento. Il Presidente della Repubblica è potere neutro di garanzia e stimolo, non di indirizzo: interviene nei momenti di crisi (formazione del Governo, scioglimento) come arbitro del sistema. Il circuito dell'indirizzo politico è Corpo elettorale → Parlamento → Governo; il Presidente e la Corte costituzionale sono i contrappesi di garanzia.
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