Entriamo nel blocco finale, quello territoriale. Ma prima di scendere in Piemonte e nel VCO, serve capire la cornice che oggi rischia di cambiare gli equilibri: l'autonomia differenziata. È il tema che collega tutto ciò che abbiamo visto sul Titolo V (giorno 5) con le disuguaglianze concrete tra territori. In sanità, decidere «quanto» le Regioni possono differenziarsi significa decidere se il diritto alla salute resterà uguale da Bolzano a Reggio Calabria.
L'art. 116, comma 3, della Costituzione (già dalla riforma del 2001) consente alle Regioni ordinarie di ottenere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su alcune materie — tra cui la tutela della salute — attraverso un'intesa con lo Stato. La legge 26 giugno 2024, n. 86 («legge Calderoli») ha definito la procedura per attuare questa possibilità.
Il punto decisivo è il legame con i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni): la legge prevede che le funzioni si possano trasferire solo dopo aver determinato e finanziato i LEP nelle materie interessate. In sanità i LEP corrispondono, in sostanza, ai LEA (giorno 6): il pavimento uniforme.
La legge è stata subito impugnata. Con la sentenza n. 192 del 2024 la Corte Costituzionale non ha abolito la legge, ma l'ha profondamente ridimensionata, dichiarando illegittime diverse parti e imponendo condizioni stringenti. In sintesi, la Corte ha stabilito che:
È una sentenza-argine: ammette l'autonomia differenziata, ma la incardina su LEP finanziati e su un controllo parlamentare, riducendo molto lo spazio per differenziazioni «a costo zero».
Verifica critica. Qui è facile scivolare nella propaganda, da un lato e dall'altro. Distinguiamo due piani. Piano giuridico: dopo la sent. 192/2024 la legge è molto ridimensionata, non «spacca-Italia» automatica; chi dice che «è già tutto deciso» sbaglia. Piano politico e sostanziale: il rischio resta reale. In un sistema già diseguale (le liste, la mobilità, la spesa pro-capite variano molto tra Nord e Sud), dare a Regioni forti più autonomia su organizzazione, contratti del personale e risorse può ampliare i divari: le Regioni ricche attraggono medici e servizi, le deboli restano indietro. Il vero discrimine è se i LEP saranno davvero definiti e finanziati: senza, l'autonomia diventa il moltiplicatore delle disuguaglianze. Da consulente: cita sempre la sentenza correttamente (non l'ha abolita, l'ha condizionata ai LEP) e sposta il confronto sul dato concreto, non sullo slogan.
Contro la legge è stato promosso un referendum abrogativo, sul quale la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando inammissibile il quesito totale (2025). L'attuazione concreta resta perciò legata alla definizione dei LEP e alle eventuali intese Stato-Regione, ancora in gran parte da costruire. È un cantiere aperto, il cui esito peserà direttamente sul territorio che studieremo nei prossimi due giorni.
In sintesi. L'autonomia differenziata (art. 116 c.3 Cost., L. 86/2024) può dare alle Regioni più competenze sulla sanità, ma solo dopo LEP definiti e finanziati. La sent. Corte Cost. 192/2024 l'ha ridimensionata (no materie intere, LEP in Parlamento, solidarietà). Sul piano giuridico non è 'spacca-Italia', ma sul piano sostanziale rischia di ampliare i divari se i LEP restano sulla carta. Domani (giorno 18) scendiamo sul territorio: il Piemonte.
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