La previdenza italiana: pensioni e generazioni · Giorno 9 di 10 · Strumenti

Il secondo pilastro e cosa si può fare: TFR, fondi negoziali, adesione automatica e la pensione contributiva di garanzia proposta dalla CGIL

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Obiettivo di oggi. Capire come funziona la previdenza complementare (TFR, fondi negoziali, contributo del datore, vantaggi fiscali, rendimenti reali confrontati con il TFR) e cosa cambia con l'adesione automatica dal 1° luglio 2026. Conoscere la proposta sindacale di pensione contributiva di garanzia per i giovani e le carriere discontinue, e perché il secondo pilastro da solo non basta.
Fonti: D.Lgs 252/2005; COVIP Relazione per l'anno 2025; L. 199/2025 (previdenza complementare); proposte sindacali (pensione di garanzia)

1. Il TFR: un pezzo di stipendio messo da parte

Ogni anno il datore di lavoro accantona il trattamento di fine rapporto: la retribuzione annua divisa per 13,5, cioè circa il 7,4% dello stipendio (art. 2120 del codice civile). Non è un regalo: è salario differito, tuo. Se resta in azienda (o nel fondo di tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti) viene rivalutato ogni anno dell'1,5% più il 75% dell'inflazione. Se lo conferisci a un fondo pensione, viene investito.

2. Il fondo pensione negoziale: tre fonti di versamento

I fondi negoziali sono nati dai contratti collettivi: ogni settore ha il suo, gestito in modo paritetico da sindacati e associazioni datoriali. Aderendo, nel fondo entrano:

  1. il tuo TFR;
  2. un contributo tuo, nella misura fissata dal contratto;
  3. un contributo del datore di lavoro, anch'esso fissato dal contratto, che spetta solo se aderisci. Chi non aderisce ci rinuncia: è salario perso.
Vantaggio fiscaleRegolaNorma
Versamenti deducibili dal redditoFino a 5.300 euro l'anno dal 2026 (prima 5.164,57)D.Lgs 252/2005 art. 8, c. 4, modificato da L. 199/2025
Tassazione della prestazione15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9% (contro l'IRPEF ordinaria sul TFR lasciato in azienda)D.Lgs 252/2005 art. 11, c. 6

3. Rendimenti: il confronto onesto con il TFR

Qui serve la regola di Gigi: confutare i dati, anche quelli favorevoli. La Relazione COVIP per il 2025 riporta i rendimenti netti medi annui:

PeriodoFondi negoziali (media)Fondi negoziali azionariRivalutazione TFRInflazione
10 anni (2016-2025)2,4%4,8%2,5%2,0%
20 anni (2006-2025)2,9%4,2%2,4%1,7%

Fonte: COVIP, Relazione per l'anno 2025, Tav. 1.52. Valori al netto di costi e tasse.

Come leggerlo. Sul decennio il rendimento medio dei fondi negoziali (2,4%) è praticamente uguale alla rivalutazione del TFR (2,5%); sui vent'anni è più alto (2,9% contro 2,4%). Le linee azionarie rendono di più, con più oscillazioni. Quindi il vero vantaggio del fondo negoziale non è tanto il rendimento, ma il contributo del datore e il fisco. È un argomento più solido di «il fondo rende di più».

4. Quanti aderiscono, e chi resta fuori

La previdenza complementare segue le stesse linee di frattura del primo pilastro: chi ha un lavoro stabile e un buon contratto la usa; chi è precario, povero o fuori dal lavoro per cura resta fuori.

5. La novità: adesione automatica dal 1° luglio 2026

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 204-205) ha riscritto l'art. 8 del D.Lgs 252/2005:

Posizione della CGIL. Quando nel 2024 il governo propose di rendere obbligatorio il conferimento di parte del TFR, la CGIL rispose (Collettiva, 17 agosto 2024) che «il TFR è un elemento della retribuzione» e che la previdenza complementare da sola «non può risolvere» i problemi delle giovani generazioni, perché non aiuta chi ha buchi nella carriera, in particolare donne e precari. L'adesione automatica approvata nel 2025 lascia al lavoratore la possibilità di rinunciare, ma il nodo resta: il secondo pilastro presuppone un primo lavoro stabile.

6. La pensione contributiva di garanzia

È la proposta che risponde direttamente al problema di questo corso. Sta nella piattaforma unitaria CGIL, CISL e UIL sulla riforma previdenziale (documento del 19 gennaio 2023), che chiede:

«una pensione contributiva di garanzia, collegata ed eventualmente graduata rispetto al numero di anni di lavoro e di contributi versati», che tenga conto dei periodi di disoccupazione, formazione e basse retribuzioni per assicurare «un assegno pensionistico dignitoso, anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale».

La CGIL ne ha precisato il funzionamento (Ezio Cigna, responsabile previdenza, su Collettiva, 17/08/2024):

In sostanza: rimettere nel contributivo una correzione solidale, pagata dalla fiscalità generale, al posto dell'integrazione al minimo che la riforma Dini ha tolto. La piattaforma chiede anche flessibilità in uscita dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, 12 mesi di anticipo per figlio per le donne, valorizzazione del lavoro di cura e piena rivalutazione delle pensioni.

Da dire con onestà. La piattaforma non quantifica l'importo della garanzia né il costo: è una proposta di principio da tradurre in norme. Nessun governo l'ha finora approvata. Presentarla come «proposta sindacale» e non come diritto acquisito.

7. Cosa si può fare davvero

LivelloAzioni
IndividualeControllare l'estratto conto ogni anno; far correggere subito gli errori; aderire al fondo negoziale per non perdere il contributo del datore; valutare riscatto della laurea e cumulo
ContrattualeSalari che recuperino l'inflazione, stabilizzazioni, limiti ai contratti precari, contributi datoriali più alti nei fondi
PoliticoPensione di garanzia, assunzioni pubbliche stabili, nidi e servizi di cura, lotta al lavoro nero, valorizzazione previdenziale della cura
Tre concetti da portare via.
1. Nel fondo negoziale il vantaggio vero è il contributo del datore più il fisco: sui dieci anni il rendimento medio è simile al TFR.
2. Dal 1° luglio 2026 i nuovi assunti privati aderiscono in automatico, con 60 giorni per rinunciare.
3. Il secondo pilastro non ripara un primo pilastro rotto: per le carriere povere serve una pensione contributiva di garanzia finanziata dalla fiscalità generale.

Fonti verificate il 29/09/2026: codice civile art. 2120; D.Lgs 252/2005 artt. 8 e 11 (testo vigente dopo L. 199/2025 c. 199-205); COVIP, Relazione per l'anno 2025 (Tav. 1.1, 1.52, 1.21, par. 1.4); CGIL, CISL, UIL, «Proposte sindacali per una riforma previdenziale», piattaforma unitaria del 19/01/2023 (cgil.it); Collettiva, «Pensione di garanzia, altro che Tfr obbligatorio», 17/08/2024.

Domande guida per approfondire

Prova a rispondere a voce in 60-90 secondi, poi controlla i punti chiave. Sono le domande su cui misuri se hai capito davvero.

D1. Che cos'è il TFR e cosa succede se va in un fondo negoziale?
  • Salario differito: retribuzione annua divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.)
  • In azienda si rivaluta dell'1,5% più il 75% dell'inflazione
  • Nel fondo viene investito e si aggiungono il contributo del lavoratore e quello del datore
D2. Qual è il vero vantaggio del fondo negoziale rispetto al TFR?
  • Sui 10 anni il rendimento medio è simile (2,4% contro 2,5%, COVIP)
  • Il contributo del datore spetta solo a chi aderisce
  • Deducibilità fino a 5.300 euro e tassazione finale dal 15% al 9%
D3. Cosa prevede l'adesione automatica dal 1° luglio 2026?
  • Nuovi assunti privati aderiscono automaticamente al fondo del contratto
  • 60 giorni per rinunciare (altro fondo o TFR in azienda)
  • Obbligo di informativa del datore
D4. Cos'è la pensione contributiva di garanzia proposta dai sindacati?
  • Un livello minimo di pensione per chi è nel contributivo (dal 1996), graduato su anni di contributi ed età
  • Valorizza disoccupazione, cura, formazione, studio, maternità, part-time
  • Finanziata dalla fiscalità generale; è una proposta, non una legge

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